La Consulta ha dichiarato illegittima e contraria alla Costituzione la norma contenuta
nell’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98/2011, volta a disciplinare la
pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, nel caso in cui
questi, inferiore di età di più di vent’anni, fosse convolato a nozze con il
titolare della pensione ultra settantenne. In pratica si voleva limitare i così
detti matrimoni di “convenienza” in quanto avrebbero costituito un aggravio per
l’INPS.
La sentenza della Corte ribalta il pregiudizio negativo che ispira la
norma del 2011. Ne contesta l’irragionevolezza perché, spiega la Consulta, si
«enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi
immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo». Oggi tuttavia, l’arco
della vita si allunga e la società è di fronte a un «non trascurabile
cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali,
indipendenti dall’età».
Certamente nessuno, nemmeno lo Stato può permettersi di punire chi
convola a nozze con un coniuge di almeno vent’anni più giovane, limandone in
prospettiva la pensione di reversibilità. La Consulta definisce «inaccettabili
le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età».
Sottolinea con vigore che non è consentito «interferire con le scelte di vita
dei singoli, espressione di libertà fondamentali» tra le quali «la piena
libertà di determinare la propria vita affettiva».
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