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lunedì 18 luglio 2016

Libertà di scegliere la propria vita affettiva

La Consulta ha dichiarato illegittima e contraria  alla Costituzione la norma contenuta nell’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98/2011, volta a disciplinare la pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, nel caso in cui questi, inferiore di età di più di vent’anni, fosse convolato a nozze con il titolare della pensione ultra settantenne. In pratica si voleva limitare i così detti matrimoni di “convenienza” in quanto avrebbero costituito un aggravio per l’INPS. 
La sentenza della Corte ribalta il pregiudizio negativo che ispira la norma del 2011. Ne contesta l’irragionevolezza perché, spiega la Consulta, si «enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo». Oggi tuttavia, l’arco della vita si allunga e la società è di fronte a un «non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall’età». 

Certamente nessuno, nemmeno lo Stato può permettersi di punire chi convola a nozze con un coniuge di almeno vent’anni più giovane, limandone in prospettiva la pensione di reversibilità. La Consulta definisce «inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età». Sottolinea con vigore che non è consentito «interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali» tra le quali «la piena libertà di determinare la propria vita affettiva». 

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