BENVENUTO

Egregio navigatore grazie per essere entrato in questo blog. Se desideri esprimere le tue opinioni sui posts pubblicati è molto semplice: Clicca sulla frase link a questo post, oppure su commenti che trovi in calce al post . Quindi compila il modulo che appare. Il commento può essere pubblicato con un open identità o anonimamente. Ogni commento prima della pubblicazione sarà moderato dall'autore. Grazie per l'attenzione

lunedì 18 luglio 2016

Libertà di scegliere la propria vita affettiva

La Consulta ha dichiarato illegittima e contraria  alla Costituzione la norma contenuta nell’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98/2011, volta a disciplinare la pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, nel caso in cui questi, inferiore di età di più di vent’anni, fosse convolato a nozze con il titolare della pensione ultra settantenne. In pratica si voleva limitare i così detti matrimoni di “convenienza” in quanto avrebbero costituito un aggravio per l’INPS. 
La sentenza della Corte ribalta il pregiudizio negativo che ispira la norma del 2011. Ne contesta l’irragionevolezza perché, spiega la Consulta, si «enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo». Oggi tuttavia, l’arco della vita si allunga e la società è di fronte a un «non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall’età». 

Certamente nessuno, nemmeno lo Stato può permettersi di punire chi convola a nozze con un coniuge di almeno vent’anni più giovane, limandone in prospettiva la pensione di reversibilità. La Consulta definisce «inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età». Sottolinea con vigore che non è consentito «interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali» tra le quali «la piena libertà di determinare la propria vita affettiva». 

mercoledì 6 luglio 2016

Cosa succede dopo la Brexit?

A regolare la materia è l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, una delle due parti del Trattato di Lisbona del 2007, quello che ha creato l'Ue, sostituendo il trattato costituzionale bocciato dagli elettori francesi e olandesi nel 2005. "Qualsiasi Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione", recita il primo comma.
"Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio Europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Ue".
"L'accordo - prevede ancora il trattato - è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione al Parlamento Europeo. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio Europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine".
I due anni valgono come limite per stabilire le modalità di recesso dall'Ue, e non per rinegoziare i rapporti con l'Unione, cosa questa che potrebbe richiedere anni (le stime variano da cinque fino a nove-dieci). Naturalmente, lo Stato che recede "non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio Europeo e del Consiglio che lo riguardano".
La 'secessione' dall'Ue è definitiva, tanto che, se lo Stato ex Ue dovesse decidere di aderire di nuovo, dovrebbe ripercorrere tutte le tappe previste per l’adesione

La Consulta dichiara legittimo il contributo di solidarietà

La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevate (da 14 a 30 volte superiori alle pensioni minime): il prelievo è stato quindi ritenuto legittimo.
La Consulta ha infatti ritenuto che il prelievo sulle pensioni di importo più elevato va considerato come "contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema", escludendone invece la natura tributaria. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, "pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate”.
La Corte costituzionale si era riunita nella mattinata del 5 luglio u.s. per esaminare le norme varate dal Governo Letta con la Finanziaria 2014 che avevano introdotto un prelievo di solidarietà triennale e progressivo sulle pensioni alte, oltre ai 91 mila euro annui, e una diminuzione, pure progressiva, dell'adeguamento Istat degli assegni al costo della vita. A "impugnare" le disposizioni con 6 diverse ordinanze sono state varie sezioni regionali della Corte dei Conti sulla scorta dei ricorsi presentati da ex magistrati, ex professori universitari e dirigenti di enti pubblici e privati. Si erano costituite a favore delle norme la Presidenza del Consiglio e l’Inps.
Provvedimenti simili varati nel 2011 erano già stati esaminati dalla Consulta e dichiarati incostituzionali. Il Governo Letta li aveva riproposti con dei correttivi per riequilibrare le misure ed evitare una delle principali questioni di incostituzionalità, cioè  che il prelievo di solidarietà fosse  assimilato ad una trattenuta di natura tributaria.